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Statuto della Associazione Sportiva‘CALCIO NAPOLI FORUM’ ‘AURELIO DE LAURENTIIS’Associazione fondata il 15 Febbraio 2008 Soci fondatori:
De Pasquale Pasquale De Falchi Filippo Pirozzi Francesco Rossi Franco Arcopinto Gaetano
INDICE
1. Denominazione e sede 2. Scopi 3. Affiliazione 4. Funzionamento 5. Domanda di ammissione 6. Durata 7. Patrimonio 8. Quota associativa 9. Decadenza dei soci 10. Organi 11. Assemblea 12. Compiti dell’Assemblea 13. Riunione e costituzione dell’Assemblea 14. Presidente 15. Vice Presidente 16. Consiglio Direttivo 17. Segretario 18. Decadenza degli organi associativi 19. Bilancio 20. Norma di rinvio
1. Denominazione e sede 1.1 E’ costituita l’associazione sportiva denominata “Associazione Sportiva Calcio Napoli Forum A. De Laurentiis” (da ora in poi l’Associazione) con sede in Torre del greco, via Beneduce n.1, la quale è retta dal seguente statuto. 1.2 L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 1.3 La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. 2. Scopi
2.1 L’Associazione ha i seguenti scopi: I) praticare e propagandare l’attività sportiva del calcio e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; II) indire manifestazioni e gare di qualsiasi sport; III) realizzare ogni iniziativa atta a diffondere l’attività del gioco del calcio e del tifo verso la SSC Napoli, attraverso la realizzazione di un portale internet denominato “Calcio Napoli Forum“ IV) realizzare un giornale che ne diventi l’organo ufficiale e che possa essere diffuso sia su internet che per via cartacea con periodicità da decidere; V) realizzare eventi e manifestazioni ad uso benefico inerenti sia lo sport che altri scopi sempre di natura benefica; VI) realizzare una scuola per l’insegnamento del gioco del calcio con possibilità di partecipazione ai campionati delle varie categorie giovanili; VII) tutto ciò che comporti aggregazione di massa senza scopi di lucro. 2.2 L’Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa saranno reinvestiti in attività sportive e/o culturali, per il sostentamento della stessa e per fini benefici. 2.3 Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. 3. Affiliazione 3.1 L’Associazione procederà alla propria affiliazione ad una organizzazione o associazione nazionale entro 12 mesi dalla sua costituzione. 3.2 Con tale affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive dell’organizzazione o associazione alla quale si affilierà e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della stessa dovessero adottare a suo carico. 3.3 Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti delle associazioni nazionali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. 4. Funzionamento 4.1 L’Associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività e delle cariche. 4.2 L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. 5. Domanda di ammissione 5.1 L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. 5.2 Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. 5.3 Facendo domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. 5.4 L'iscrizione decorre dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo della candidatura sottoposta dal candidato. 5.5 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 5.6 Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. 6. Durata 6.1 L’Associazione ha durata illimitata. 6.2 La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione. 7. Patrimonio 7.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito: I) dalle entrate delle quote associative (determinate annualmente dal Consiglio Direttivo); II) dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti; III) dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti; IV) entrate commerciali connesse all’attività istituzionale; V) dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti; VI) dai premi e dai trofei vinti. 8. Quota associativa 8.1 Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale stabilita nella misura di € 20,00 (venti/00) e potrà essere modificata annualmente con approvazione del Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea. 8.2 La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili. 9. Decadenza dei soci 9.1 Gli associati cessano di appartenere all’Associazione: I) per recesso; II) per decadenza; III) per esclusione; IV) per morte; V) per indegnità. 9.2 Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo; ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima, salvo eccezioni approvate dal Consiglio Direttivo 9.3 L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. 9.4 L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 9.5 La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato; la delibera deve essere comunicata allo stesso associato nei termini che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. 9.6 L’indegnità viene deliberata dal Consiglio Direttivo; la delibera deve essere comunicata allo stesso associato nei termini che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. La decadenza per indegnità è definitiva a meno che non giunga al Consiglio Direttivo, entro sette giorni solari dalla relativa delibera, mozione di opposizione da parte di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In questo caso dovrà essere convocata una assemblea straordinaria che deciderà in merito al provvedimento. 9.7 Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso (che sospende la delibera) deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. 9.8 L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. 9.9 In ogni caso la quota associativa non sarà restituita. 10. Organi 10.1 Sono organi dell’Associazione: I) l’Assemblea generale dei soci; II) il Consiglio Direttivo; III) il Presidente dell’Associazione IV) il Vice Presidente; V) il Segretario. 11. Assemblea 11.1 L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. 11.2 All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. 12. Compiti dell’Assemblea 12.1 L’assemblea riunita in via ordinaria : I) approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; II) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; III) nomina per elezione (a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni) il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo. 12.2 L’assemblea è convocata, in via straordinaria: I) per proporre modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione; in tal caso le modifiche saranno valutate dal Consiglio Direttivo e, nel caso vengano approvate dal Consiglio Direttivo stesso, sottoposte alla votazione dei soci; II) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione; in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. 12.3 Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo l’assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dal Segretario; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti; 12.4 Qualora non sia presente il Segretario o qualora sia occupato secondo quanto previsto all’Articolo 12.3, l’assemblea ne nomina uno e, se necessario, due scrutatori. 12.5 L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. 12.6 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 13. Riunione e costituzione dell’Assemblea 13.1 L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. 13.2 L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. 13.3 La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. 13.4 Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 13.5 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. 13.6 Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. 13.7 Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. 13.8 L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. 13.9 L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 13.10 Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, sono approvate nell’assemblea in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti ed in quella in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti (in quest’ultimo caso perché vi sia l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo). 13.11 Le modifiche dello Statuto verranno proposte al Consiglio Direttivo solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; tali modifiche saranno rese valide solo se approvate dal Consiglio Direttivo con almeno i tre quarti dei voti favorevoli. 13.12 Lo scioglimento dell’Associazione verrà proposto al Consiglio Direttivo solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe; lo scioglimento sarà reso valido solo se approvate dal Consiglio Direttivo all’unanimità. 13.13 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. 13.14 Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. 13.15 Qualora entro sette giorni solari dalla pubblicazione del verbale non giungessero commenti da parte degli associati partecipanti all’assemblea lo stesso si intenderà accettato da tutti gli associati. 14. Presidente 14.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea che sceglie per votazione uno fari i candidati come indicato all’Articolo 14.3; 14.2 Il Presidente dura in carica due anni e rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà. 14.3 Per la carica di Presidente saranno considerate valide solo le candidature: I) degli associati fondatori; II) consiglieri purché in carica da non meno di due anni in maniera continuativa. 15. Vice Presidente 15.1 Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea che sceglie per votazione uno fari i candidati come indicato all’Articolo 15.5. 15.2 Il Vice Presidente dura in carica due anni. 15.3 Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. 15.4 In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione (entro un mese) dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative. 15.5 Per la carica di Presidente saranno considerate valide solo le candidature: I) degli associati fondatori; II) degli associati ordinari perché iscritti da non meno di due anni in maniera continuativa. 16. Consiglio Direttivo 16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da: I) il Presidente dell’Associazione (che lo presiede); II) il Vice Presidente; III) il Segretario; IV) almeno due o più Consiglieri (purché il numero totale dei membri del Consiglio Direttivo sia in numero dispari). 16.2 I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. 16.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 16.4 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. 16.5 Il Consiglio Direttivo: I) attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; II) delibera sulle domande di ammissione dei soci; III) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea; IV) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; V) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; VI) adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; VII) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci. 16.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. 16.7 Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. 16.8 La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti. 16.9 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante. 16.10 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 17. Segretario 17.1 Il Segretario è nominato dal Presidente anche tra associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. 17.2 Dura in carica finché vige il Presidente che lo ha nominato. 17.3 Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza. 18. Decadenza degli organi associativi 18.1 I titolari degli organi associativi decadono: I) per dimissioni; II) per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi; la revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta. III) In caso di dimissioni o di revoca del Presidente della Associazione si applica la disposizione di cui al precedente articolo 15.2. IV) Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
19. Bilancio 19.1 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. 19.2 Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. 19.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. 19.4 L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato. 19.5 L’anno sociale inizia il 1 Luglio e termina il 30 Giugno di ciascun anno 19.6 L’esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno
20. Norma di rinvio
20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili le norme degli articoli 36 e ss. del Codice Civile. 20.2 Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso. 20.3 Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 15/02/2008
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